GIU' LE MANI DAL CENTRO STORICO DI AGRIGENTO di Lillo Miccichè
SULLA PIU’ TURPE OPERAZIONE EDILIZIA SPECULATIVA CHE SI VUOLE CONSUMARE NEL CENTRO STORICO DI AGRIGENTO CON FONDI PUBBLICI ELARGITI AD UNA RICCA SOCIETA’ IMPRENDITORIALE
AL SINDACO ZAMBUTO DICIAMO: GIU’ LE MANI DAL CENTRO STORICO DI AGRIGENTO E CHIEDIAMO DIMISSIONI IMMEDIATE!!
Solo in questo modo i fondi pubblici comunali che si ricavano dall’annullamento dell’operazione speculativa potranno essere utilizzati per mettere in sicurezza molte case del Centro Storico
Ma prima della dimissioni il Sindaco revochi immediatamente la gara d’appalto e tutti gli atti amministrativi illegittimi relativi allo scempio edilizio programmato e avviato dal Comune di Agrigento con “avviso pubblico” del 5 marzo 2009 in virtù del bando pubblico regionale di cui al decreto Ass. Reg. LL.PP dell’11 luglio 2008 (pubblicato sulla GURS n.58 del 19.12.2008) riguardante la riqualificazione urbana con alloggi a canone sostenibile ricadenti all’interno del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Agrigento denominato “Terra Vecchia”.
Riteniamo il suddetto Programma costruttivo in contrasto con il P.P. del C.S., e più precisamente diciamo:
1) La difformità riguarda la non corrispondenza con la destinazione d’uso stabilita dal P.P. del C.S. che prevede la “residenza per la terza età”. Una legittima previsione di piano che nulla a che vedere con le finalità del programma costruttivo che prevede normali alloggi a canone sostenibile, finanziato con fondi pubblici al 55%. In particolare si prevede la costruzione di nuovi 38 alloggi così divisi: 29 alloggi per la parte privata che ha aderito “all’avviso pubblico”, e 9 alloggi di edilizia popolare per il comune di Agrigento, e di questi 33 alloggi saranno realizzati all’interno dell’isolato 76 del Centro Storico posto tra la salita S. Antonio, via Madonna della Neve, via Raccomandate, via Palma e via Barone, cioè nella zona più delicata geologicamente è più antica del centro storico. I restanti alloggi, sempre per la parte privata, saranno realizzati nell’isolato 203 tra via Gioeni e via Plebis Rea, di cui non tratteremo. Il costo complessivo, comprese alle opere di urbanizzazione tutte a carico del Comune, ammonta a euro 9.528.354, mentre la parte privata per la realizzazione di 29 alloggi contribuisce solo per euro 2.354.390, cioè il 45% del costo di costruzione dei 29 alloggi, il restante 55% è a carico dello Stato, Regione e Comune. Purtroppo questa è la legge, ma quello che si contesta è il modo e il posto sbagliato per realizzare tale programma costruttivo, anche perché è difforme allo strumento urbanistico. Ecco l’elenco degli elaborati del P. P. del C.S. di Agrigento che indicano chiaramente la destinazione d’uso per le residenze speciali per la terza età, adottato definitivamente dal consiglio comunale con delibera n. 146 del 12 maggio 2003 ed approvato con Decreto Assessoriale della Regione Siciliana il 23 settembre 2007 è pubblicato nella G.U.R.S. n. 55 del 23 novembre 2007:
1) Elaborato 5.2 “Programma d’intervento per le residenze speciali”
2) Elaborato 5.8 “Programma d’intervento tavola di sintesi”
3) Elaborato 5.9 “Programmi d’intervento: schede caratteristiche”
Per quanto riguarda la modifica della destinazione d’uso, bisogna dire che la Corte Costituzionale in diverse sentenze ha stabilito che la competenza in merito è esclusivamente dell’organo territoriale, nel nostro caso del Consiglio Comunale, per cui, prima di procedere all’indizione del bando per la scelta del partner privato, il sindaco avrebbe dovuto chiedere al Consiglio Comunale la modifica della destinazione d’uso prevista nei suddetti elaborati esecutivi, modifica che non è stata mai chiesta, di conseguenza tutti gli atti deliberativi successivi alla prima delibera di Giunta Municipale n. 26 del 3 marzo 2009, sino alla scelta del sistema del bando di gara proposto con Determinazione Dirigenziale n.23 del 15 febbraio 2011, sono da ritenere illegittimi ed inefficaci formalmente, sostanzialmente e giuridicamente.
Il sindaco Zambuto dovrebbe spiegare prima alla città e poi anche alla magistratura, qualora decidesse di aprire l’inchiesta giudiziaria, perchè non ha disposto la necessaria modifica, magari evitando di scaricare le proprie responsabilità sulle spalle dell’ufficio tecnico comunale che non ha fatto altro che seguire l’indirizzo politico del “capo dell’amministrazione”, come si può rilevare dalla citata delibera n. 26 del 3 marzo 2009, con la quale si rimodella il tracciato dell’intervento del programma costruttivo e che di seguito si trascrive nella parte più significativa: “Delibera di prendere atto, condividere ed approvare, in questa prima fase di avvio del procedimento, quale ambito urbano di intervento del “Programma di riqualificazione urbana a canone sostenibile” l’area interna al Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvato con D.D. del 23/9/2007 pubblicato sulla GURS n.55 del 23/11/2007, individuata dal capo dell’amministrazione e coincidente con l’area posta alle spalle di Piazza Pirandello, fino alla via Duomo e delimitata ad est dalle vie Bac Bac, salita San Vincenzo, salita Itria ed a ovest dalle vie Orfane, salita San Domenico, via barone, via Palma, salita Raccomandate, via Madonna della Neve, salita Seminario piazza Don Minzoni;
(1) postilla periodo così sostituito: “e coincidente con l’area che si sviluppa da sud a nord dalla piazza Pirandello alla via Duomo e da est verso ovest delle via Bac bac, salita S. Vincenzo, e salita Itria alle vie Orfane, salita San Domenico, via Barone, via Palma, salita Raccomandate, via madonna della Neve, vicolo Seminario e piazza Don Minzoni, gia identificate con la denominazione “Terra Vecchia”.
“Dare atto che la superiore individuazione fornita dal capo dell’amministrazione per la perimetrazione dell’ambito di intervento, è di carattere indicativo e, come tale, suscettibile di variazioni”
“Dare atto pertanto che, la indicata perimetrazione potrà subire variazioni in dipendenza delle favorevoli adesioni di quei privati che per incrementare l’offerta abitativa volessero proporre interventi incidenti su aree c/o isolati ubicati nelle vicinanze dell’ambito medesimo nel rispetto delle prescrizioni del bando”
Come risulta dagli atti deliberativi conseguenti, le indicazioni del sindaco sono state pedissequamente rispettate, mentre la Commissione di gara che ha esaminato l’unica domanda di partecipazione, non ha controllato con scrupolo il progetto presentato dalla Ditta Campione e associata in relazione all’avviso pubblico affisso all’albo pretorio il 5 marzo 2009, che all’art 4 lettera f, dispone che saranno favorite le proposte che non comportano varianti allo strumento urbanistico oppure, se hanno verificato, hanno omesso di rilevare la non conformità del programma con la destinazione d’uso dell’ex Istituto Schifano previsto dal P.P. del C.S..
Che il sindaco non sapesse che buona parte dell’isolato 76 (costituito prevalentemente dall’unità edilizia 4 ex Istituto Schifano) era stato prevalentemente destinato a residenza per anziani è molto improbabile, dato che è stato consigliere comunale dal 1993 al 2001, periodo in cui sono state approvate alcune modifiche al travagliato Piano Particolareggiato, ed è stato assessore nella giunta del sindaco Piazza, periodo in cui il P.P. venne stato adottato definitivamente.
L’ex istituto dell’opera Pia Francesco Schifano, sciolto con decreto assessoriale n. 206 del 13/12/1982 ai sensi dell’art. 27 del C. Civile, è devoluto al comune di Agrigento con l’unica condizione che fossero mantenute le destinazioni di asilo nido, casa albergo e centro diurno e notturno per gli anziani.
Con decreto del Presidente della Regione n. 63 del 6/6/1985 si estingue l’opera pia, e si assegna il patrimonio al Comune di Agrigento catastalmente con la stessa partita 3575, foglio 142, particelle 891, 902 sub 3, 909 sub 2, la grande particella 910 sub 1 di circa 1200 mq e in più un ampio giardino con ingresso dai numeri civici 13, 15 e 17 nella salita S. Antonio.
Con delibera di C.C. n. 8 del 31/1/1983 si da parere favorevole all’incameramento dei beni.
Con delibera commissariale n. 1242 del 08/09/1986 si acquisisce definitivamente al patrimonio immobiliare del comune.
Con delibera di G.M. 06/08/1994 è trascritta con grave ritardo nel registro dell’inventario del patrimonio comunale e solo dietro mia sollecitazione, infatti, nella qualità di consigliere comunale, con nota del 24 maggio 1994 - in applicazione del 4 comma dell’art. 60 della L.R. 26 del 1/9/1993 – sottolineo la mancata elencazione di 234 beni immobili di proprietà del comune nell’inventario dei beni patrimoniali, tra queste anche l’ex istituto Schifano.
Ma purtroppo non è bastata l’inventariazione dell’ex Schifano per attivarne il recupero funzionale dato che l’amministrazione dell’epoca preferì affidarsi alla travagliata approvazione definitiva del P.P. del C.S. nel quale si è mantenuta la destinazione d’uso quale residenza degli anziani.
Nel frattempo, però, tutto il grande complesso edilizio rimane colpevolmente abbandonato fino ad essere saccheggiato anche nelle strutture portanti, tanto da provocare il parziale crollo del 13 marzo 2011 di una parte del muro di cinta che costeggia la salita S. Antonio e far decidere l’amministrazione di radere al suolo buona parte dell’edificio. Il sospetto è che tale decisione sia maturata per non ottemperare alle prescrizioni in ordine all’art. 4 lettera h delle norme di attuazione, ma di questo se ne parlerà meglio nel punto 7 del dossier.
C‘è da dire anche che gli immobili messi a disposizione del partner privato per l’adesione al programma risultano inferiori per numero e per cubatura rispetto al numero degli alloggi da costruire, tanto che il comune in aggiunta ha dovuto avviare l’esproprio per diversi immobili, non solo spendendo soldi dei cittadini ma soprattutto mettendo sulla strada alcune famiglie che abitano in tali alloggi, per cederli quasi gratuitamente al partner privato. Un bellissimo affare per la collettività non c’è che dire !!!
Un programma costruttivo possiamo dire poco pubblicizzato da parte del sindaco, forse per evitare che altri proprietari di immobili vicini si organizzassero in cooperative, consorzi o fondazioni per partecipare al bando di gara ? (ma di questo argomento ne parleremo più approfonditamente nel punto 6 del dossier)
O forse l’amministrazione Zambuto è tanto inetta da non riuscire ad individuare nemmeno quei pochi interventi di destinazione d’uso previsti dal piano particolareggiato del Centro storico? Non siamo un tribunale, né vogliamo accusare l’amministrazione di favoritismi verso l’unica ditta che ha aderito all’avviso pubblico del 5 marzo 2009 (l’ATI guidata dalla impresa agrigentina di Marco Campione, cioè quella della “Girgenti Acque” per intenderci), però siamo certi che la mancanza di trasparenza e la non adeguata pubblicizzazione del suddetto avviso pubblico siano state la causa principale che ha prodotto l’attuale stato di illegittimità.
In ogni caso, qualunque sia la ragione, è vero che l’amministrazione Zambuto ha dimostrato di essere inadeguata a gestire la cosa pubblica sia sotto l’aspetto morale, che politico e amministrativo.
C’è, poi, l’assordante silenzio del consigliere Arnone, esperto in materia urbanistica, ma soprattutto facente parte della maggioranza della Giunta Zambuto nel corso del procedimento del suddetto programma, sindaco ritenuto dallo stesso Arnone il migliore che la città abbia mai avuto (sic!), con una giunta composta per la metà da esponenti del Pdl voluti personalmente dall’On. Angelino Alfano e dall’On. Michele Cimino (quest’ultimo prima della nascita del “Grande Sud”), il resto sono stati quattro assessori di fiducia del Sindaco, mentre un quinto è stato indicato dal medesimo consigliere Arnone e sostenuto dalla allora corrente politica del senatore Benedetto Adragna del Pd e oggi di Lumia, Cracolici e Lombardo.
Come il consigliere Arnone, informatissimo su tutto ciò che succedeva dentro e fuori la Giunta, tanto da divenire una sorta di speaker quotidiano dell’Amministrazione Zambuto, non si sia accorto di quanto denunciamo in questo dossier, ci appare un mistero.
2) Mentre il programma prevede la demolizione e la ricostruzione di immobili delle unità edilizie 23 e 24 (vedi progetto architettonico elaborato AP19), per le quali è stata avviata la procedura di esproprio perché confinanti con l’unità edilizia 4 (cioè l’ex Istituto Schifano), il P.P del C.S. stabilisce per queste due unità edilizie il risanamento conservativo (art.13 delle norme di attuazione). Questo perché manufatti moderni snaturerebbero il contesto urbano, ma soprattutto perché interventi di tal sorta cancellerebbero i valori storici ed architettonici ancora presenti sotto le macerie, quali i resti dell’antica chiesa di san Giovanni di Dio, costruita nel XIII° secolo dall’ordine dei Cavalieri teutonici.
3) il programma di edificazione risulta pericoloso sotto il profilo della stabilità geologica, dato che nel sottosuolo sono presenti cavità ipogeiche ancora inesplorate a causa di precedenti dissesti. Per avere l’idea del precario stato idrogeologico in cui si trova il sottosuolo basterebbe entrare nel cunicolo di nord-ovest del vicino ipogeo Acquamara, il cui ingresso è posto dietro il palcoscenico del teatro Pirandello. Il CRU (Consiglio Regionale dell’Urbanistica) con il voto n.603 del 29 gennaio 1998, raccomandando che prima di realizzare costruzioni ex novo bisogna fare una vera ed approfondita indagine del sottosuolo aveva chiesto l’eliminazione dal P.P. di tutti gli interventi previsti con le modalità dell’art. 17 delle norme di attuazione (cioè “Ristrutturazione del tessuto urbano”) che in parole povere vuol dire demolizione e costruzione anche differente del precedente (ecco perché ci risulta grave la non osservanza della prescrizione disposta dal CRU).
Se per esempio un privato dovesse demolire un edificio attualmente composto da un piano terra e due elevazioni, con l’art. 17 può ricostruire una palazzina di 4 elevazioni fuori terra più due interrati senza che nessuno abbia nulla da dire, con enormi sbancamenti su un terreno geologicamente fragile e attraversato da Ipogei. Questo è senz’altro un crimine che non può essere consentito e proprio per questo, in esecuzione del voto del CRU, il consiglio comunale ha preso atto delle modifiche chieste da CRU con una rivisitazione delle modalità di intervento del P.P. compreso l’eliminazione di tutte le modalità dell’art. 17.
In seguito, però, “qualche manina” ha deciso di reinserire illegittimamente ed in solitudine la modalità dell’art. 17, e guarda caso solo per l’unità edilizia 4 di cui fa parte l’ex istituto Schifano.
Non sono certamente le relazioni geologiche che si allegano ai progetti che condizionano le modalità di intervento, dato che non sono mai rispettate, ma le reali indagini accompagnate da esplorazioni materiali possono confermare la precarietà statica del sottosuolo. La prescrizione del CRU non solo non risulta effettuata, ma non è neanche prevista per il progetto esecutivo;
4) la costruzione di 33 alloggi è incompatibile con i parametri della dimensione del Piano P. in rapporto abitanti-isolato, in particolare l’incompatibilità riguarda lo stato della viabilità e parcheggi. Ma sorvoliamo su questo, mentre possiamo affermare, senza tema di smentita, che le famiglie le cui case confinano con gli immobili da espropriare, demolire e ricostruire saranno fatte sgomberare per sicurezza e possiamo anche affermare che il comune non ha minimamente pensato come risolvere il loro problema. A questo si aggiunga il disagio per quelle famiglie che vivono nelle zone limitrofe all’area d’intervento; basti pensare quello che ha comportato la chiusura delle strade dopo i crolli del palazzo Lo Iacono e un tratto di muro della salita S. Antonio;
5) Se il programma costruttivo della zona fosse stato effettuato con la massima trasparenza, conforme alle previsioni di P.P. del C.S., ma soprattutto con il concorso dei cittadini che potevano mettere a disposizione i loro immobili, si sarebbe potuto veramente dire che si stava avviando, per una piccola porzione di C. S., il risanamento di immobili in modo paritario, democratico e partecipato, lontano dalla speculazione edilizia e dal favoritismo. Invece, regalare soldi pubblici (circa 2.530.565,24 euro) per la costruzione di 29 alloggi privati della nota impresa agrigentina “Campione Industries Spa” e altra associata minore” (purtroppo in virtù del decreto Bersani del 2007 fatto proprio dal governo Berlusconi nel 2008) è a dir poco un intollerabile spreco di soldi.
Il programma di riqualificazione urbana, denominato “Terra vecchia di Girgenti” prevede la realizzazione di 38 alloggi, di cui 29 a canone sostenibile e 9 alloggi di edilizia pubblica, nonché alcune opere di urbanizzazione, da realizzare ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2008, n. 2295 e decreto assessoriale LL.PP. Regione Sicilia 11 luglio 2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 58 del 19 dicembre 2008, per un costo complessivo di euro 9.528.354,15, di cui 7.173.963,81 euro con finanziamento pubblico, mentre euro 2.354.390,34 privato.
Dei 38 alloggi, 33 dovrebbero realizzarsi nell’isolato 76 del P.P. del Centro Storico, in parte nell’area dell’ex istituto Schifano di proprietà comunale, in parte demolendo gli immobili diventati di proprietà privata dopo lo scioglimento dell’opera Pia Schifano, ed in parte in unità edilizie da espropriare o da acquistare. E proprio per gli immobili da acquistare appare molto incerto il titolo di proprietà del quale nulla allo stato attuale è stato ufficialmente esibito ne citato in atti deliberativi, basta vedere la delibera di G.M. n. 85 del 29 luglio 2011 relativa all’approvazione del progetto esecutivo.
Invece per la parte privata si afferma che per le unità edilizie nn. 25 e 26 esiste un preliminare di acquisto, ma contattando il proprietario di queste unità edilizie, tale sig. Calogero Spataro, abitante in via Madonna della Neve n. 41, questi smentisce categoricamente la stipula di tale compromesso. Si sa che i compromessi di acquisto tra privati per essere validi devono essere registrati presso l’Ufficio del Registro, figuriamoci se può avere valore la verbale dichiarazione di una sola parte, per questo non si comprende come sia stato possibile approvare il progetto esecutivo in mancanza di tutti i documenti di titolarità, che tra l’altro sono fra gli atti preliminari da esibire, come è previsto dall’art. 4 lettera e) del bando regionale 11 luglio 2008.
6) L’avviso pubblico del 5 marzo 2009, seppur solo nella forma, è parzialmente ammissibile, ed anche se nella sua interezza l’avviso risulta per niente concorrente, equo e democratico, non per questo è illegittimo, anche se è stata consentita la partecipazione ad una sola categoria di operatori privati, quale è l’impresa di costruzione che si è aggiudicata la candidatura di partnership con l’Amministrazione comunale.
Questa, però, non è una decisione tecnica ma politica, infatti inibendo la partecipazione ad altri soggetti privati quali cooperative di abitazione, fondazioni, associazioni e singoli proprietari, si è operato forzando le finalità del decreto ministeriale 26 marzo 2008 n. 2295 e del decreto assessoriale LL.PP. 11 luglio 2008, proponendo una gara priva di sana concorrenza, già in contrasto con le finalità dell’art. 2 dell’avviso pubblico che recita: “ART. 2 Requisiti del proponente .Possono presentare la proposta e la candidatura di una partnership con l’Amministrazione comunale per la redazione del programma di intervento per le finalità sopra richiamate, gli operatori privati tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva, quelli elencati all’art. 34 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il proponente dovrà redigere apposita domanda di partecipazione con la quale chiede di essere ammesso per la valutazione della proposta progettuale e l’eventuale costituzione di una partnership con l’Amministrazione comunale per l’elaborazione e presentazione di un programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere firmata in originale e corredata da copia leggibile di un documento di identità in corso di validità e contenere, altresì, espressa accettazione di tutte le condizioni di cui al presente avviso. Nel caso in cui il proponente sia costituito da una pluralità di soggetti, la domanda dovrà essere sottoscritta da ogni componente, allegando copia leggibile di un documento di identità in corso di validità dei singoli sottoscrittori e dovrà essere prodotto l’atto costitutivo o l’impegno a raggrupparsi con l’indicazione di mandato collettivo di rappresentanza alla capogruppo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in caso di consorzio o G.E.I.E. Il proponente o i proponenti, dovranno, altresì, essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo 163/2006, attestati anche mediante autocertificazione redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
b) della capacità economico-finanziaria attestata mediante:
- idonea dichiarazione bancaria circa la solidità finanziaria del soggetto e/o soggetti proponenti;
- bilanci o estratto dei bilanci o idonea autocertificazione, redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. attestante il fatturato globale negli ultimi tre
esercizi finanziari ed il fatturato specifico rispetto all’oggetto del presente avviso; a tal fine si
specifica che il fatturato specifico dovrà preferibilmente essere pari o superiore a tre volte l’importo
per il quale il soggetto intende impegnarsi nella realizzazione del programma a titolo di
cofinanziamento anche se ciò non costituisce causa di esclusione;
impegno di un fideiussore a prestare garanzia fideiussoria pari all’importo del cofinanziamento privato di cui sopra che tenga indenne l’Amministrazione dai fatti imprevisti dovuti al soggetto privato (fallimento, rinuncia, etc.) tali da pregiudicare la riuscita del programma: la garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione comunale”.
E si tratta di una gara con ampia discrezionalità rispetto al decreto ministeriale 26 marzo 2008 n. 2295 e decreto assessoriale LL.PP. 11 luglio 2008 che prevedono la partecipazione non solo delle categorie previste dal suddetto art. 34 del decreto 163/2006, ma anche associazioni senza scopo di lucro differenziate dalle cooperative, o singoli proprietari costituiti in fondazioni, ecc, i quali non rientrando nella categoria di imprese di costruzioni o di cooperative di abitazioni di grandi dimensioni, non possono dimostrare di avere esercizi finanziari elevati come prevede l’avviso pubblico in esame e come prevede nel dettaglio l’art. 2 per il quale era impossibile la partecipazione per alcuni soggetti privati (cooperative di abitazioni locali, associazioni, fondazioni o singoli proprietari) non avendo un bilancio, nell’ultimi tre esercizi finanziari, con un fatturato pari o superiore a tre volte l’importo per il quale il soggetto intendeva impegnarsi nella realizzazione del programma di riqualificazione urbana.
E’ un requisito questo che può chiedersi all’impresa di costruzione aggiudicataria, proprio per la sua specifica categoria, ma non lo si può chiedere ad altri soggetti privati legittimati a partecipare, ai quali si richiedono documenti differenziati in base alla loro categoria. L’obiettivo del legislatore nel formare la legge sui programmi costruttivi nel campo della riqualificazione urbana per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile all’art 6 comma 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2008 recita : “2. I programmi prevedono il recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale mediante iniziative attivate sia da
operatori pubblici (comuni ed ex Iacp comunque denominati) che da operatori privati (imprese, cooperative, fondazioni, ecc.) da destinare sia alle fasce sociali in possesso dei requisiti per l'accesso al sistema dell'edilizia residenziale pubblica che a categorie di cittadini che superano i limiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica ma che si trovano comunque in condizioni di disagio abitativo destinando,a tal fine, una quota non inferiore al 50 per cento del costo complessivo di ciascuna proposta”.
Il compito del comune è sempre quello di consentire a tutti i soggetti idonei di partecipare, questo è segno di democrazia e trasparenza, vincerà chi ha più idee progettuali e migliore programma. Nessun margine di discrezionalità deve esserci da parte dell’Ente locale, semmai deve introdurre elementi che permettano la partecipazione più ampia dei soggetti abilitati, introducendo, questo si, parametri , che garantiscano affidabilità nell’esecuzione delle opere.
Cercando nella rete internet si possono trovare molti avvisi pubblici emanati da comuni per l’esecuzione di programmi di riqualificazione urbana, un esempio corretto di differenziazione di soggetti attuatori intervenuti per lo stesso programma, lo possiamo riscontrare nell’avviso pubblico del comune di Pisa del 20 maggio 2009 gli articoli 6 e 7 recitano:
(6) SOGGETTI PARTECIPANTI E ATTUATORI
I soggetti attuatori privati degli interventi di recupero e nuova costruzione di alloggi destinati alla
locazione, nonché delle eventuali urbanizzazioni secondarie poste a servizio degli stessi, possono essere:
a) Imprese di costruzione e loro consorzi
b) Cooperative di abitazione.
Alla realizzazione dei programmi di riqualificazione, in ragione della prevista presenza di interventi di recupero, possono partecipare altri diversi soggetti privati (singoli proprietari, fondazioni e altri diversi).
In ogni caso, pena la revoca del contributo pubblico, tutti i soggetti esecutori dei lavori, siano essi attuatori diretti o agiscano per conto di altri diversi soggetti attuatori, devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art.7 lett. a).
(7) REQUISITI DEI SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI
I soggetti di cui al precedente punto possono partecipare al bando comunale per la formazione del Programma di riqualificazione urbana solo se in possesso dei requisiti di seguito specificati:
a) Imprese di costruzione e loro consorzi
-essere in possesso di attestazione rilasciata dalla S.O.A. (Società organismi di attestazione) per classifica e/o categoria adeguata e per un importo almeno pari al costo totale dell’intervento ed al doppio di quello corrispondente agli interventi per i quali è richiesto il contributo.
-essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa edile) ;
-non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni o integrazioni;
b) Cooperative di abitazione
-essere regolarmente iscritte albo nazionale delle cooperative;
-essere regolarmente iscritte all’albo delle società tenuto dalla C.C.I.A.A.;
-avere l’ultimo bilancio in pareggio o in attivo e certificato ai sensi delle leggi vigenti e non essere interessate da procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta o volontaria;
-possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000.
c) Altri diversi soggetti privati:
-avere la piena e libera proprietà dei beni sui quali si propone di intervenire;
-non essere soggetti a procedure di liquidazione.
In ogni caso, pena la revoca del contributo pubblico, tutti i soggetti esecutori dei lavori, siano essi attuatori diretti o agiscano per conto di altri diversi soggetti attuatori, devono essere in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, lettera a).
Non ci interessa conoscere l’aggiudicatario per l’attuazione del programma di riqualificazione urbana del comune di Pisa, basta sapere che in molti comuni d’’Italia si rispetta il criterio di partecipazione.
Nello spazio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando regionale, pubblicato nella GURS n. 58 del 19 dicembre 2008 e l’avviso pubblico del 5 marzo 2009 del comune di Agrigento, registriamo un assordante silenzio informativo dell’amministrazione nel periodo che precede la delibera di GM 26 del 3 marzo 2009.
Il bando regionale prevedeva 150 giorni di tempo per i comuni che avessero avuto interesse a presentare la richiesta per aderire al programma di riqualificazione urbana per ottenere appositi finanziamenti della Stato e della Regione. Dopo 76 giorni dalla pubblicazione del bando regionale il comune di Agrigento, con la delibera di G.M. n.26 del 3 marzo 2009, indice un avviso pubblico del 5 marzo 2009, consentendo solo 25 giorni di tempo per presentare, a chi ne avesse interesse, la richiesta di adesione, tenuto conto dei tempi stretti che rimanevano per l’esame della richiesta e dei progetti e per la relativa presentazione alla Regione Sicilia per ottenere il finanziamento. Se Il comune invece di restare inoperoso per circa 74 giorni, avesse invece pubblicato il suddetto bando, subito dopo quello regionale, molto probabilmente poteva esserci più spazio d’informazione per quei soggetti che intendevano partecipare. Complessivamente tra il 19 dicembre e aprile 2009 non troviamo interventi di adeguata e corretta informazione tesa a spiegare le modalità di partecipazione al programma di riqualificazione, solo a tempo scaduto i cittadini sono stati invasi da inutili e pompose dichiarazioni giornalistiche e televisive di tipo elettorale.
Inoltre tra l’inizio dell’iter formativo (marzo 2009) e l’ultimo atto deliberativo per il bando di gara (15 febbraio 2012) sono trascorsi quasi tre anni.
Il silenzio prima, la fretta poi, e la perdita di tempo per aggiustare le carte e i progetti sbagliati. Diciamo invece che si poteva fare di meglio e di più per un futuro abitativo per tante famiglie agrigentine, che costantemente vengono buttate fuori dalle proprie case pericolanti per non farci più ritorno.
7) Il crollo del 13 marzo 2011 di una porzione di muro di cinta dell’ex istituto Schifano posto nella salita S. Antonio, è stata la causa scatenante che ha permesso di spianare, l’indomani, tutto l’edificio comunale dell’ex istituto Schifano, spalmando le macerie per quasi tutta l’area dell’unità edilizia n. 4 del P.P. del C.S., lasciando in piedi solo la parte del contiguo edificio che si dice essere di proprietà privata del partner che ha aderito al programma costruttivo, edificio, comunque, anche questo da demolire per realizzare una palazzina di 4 piani più due interrati. Progetto questo criminoso ma possibile proprio per l’inserimento illegittimo dell’art. 17 delle norme di attuazione (Ristrutturazione del tessuto urbanistico), per fortuna, però, lo stesso articolo prevede una norma di salvaguardia che rimanda all’elaborato 4.3 del P.P. del C.S., nel nostro caso nell’l’elaborato 4.3.2 dell’isolato 76 nelle unità edilizie 4, 5 e 16 è inserita la seguente nota di prescrizione: “In sede di progetto particolare attenzione dovrà essere posta ai saggi di cui all’art. 4 lettera H ( relativa alle norme di Attuazione). Inoltre se nel corso dei lavori dovessero emergere significative preesistenze di antichi tracciati ed opere si dovrà valutare l’opportunità della loro conservazione ed al limite potrà essere impedita la realizzazione dell’intervento previsto. In tal caso sarà trattata come sito archeologico”. E ancora leggendo il disposto art. 4 lettera h, l’ultima parte recita: “ Nel caso d’interventi previsti di demolizione e ricostruzione anche parziale tali saggi sono obbligatori. Nel caso d’opere pubbliche tali saggi saranno effettuati in sede di progetto esecutivo”. Ebbene possiamo rilevare per conoscenza diretta che l’area, essendo storicamente la più antica della cosi detta “Terra Vecchia”, conserva sotto costruzioni o macerie che siano tracciati medievali che sarebbe il caso di riportare alla luce.
In un opuscoletto del marzo 1991 e nel libro “Girgenti Le Pietre della Meraviglia…cadute” del 2006 a cura del sottoscritto, è stato provato con documenti storici alla mano che l’area era attraversata da una antica strada chiamata “Lavori”, chiusa nel 1870 per far posto all’opera Pia di Francesco Schifano e che in tale strada insisteva l’antica chiesa di S. Giovanni di Dio costruita nel XIII° sec. dall’ordine dei Cavalieri Teutonici presenti ad Agrigento nel periodo Svevo. Oggi della suddetta chiesa rimane solo parte dell’abside e un tratto di muro nord di separazione dall’ex edificio scolastico dello Schifano. Inoltre nel lato sud della stessa chiesa insistono tracce di vecchi fabbricati che sono addirittura riportati in pianta nella disegno planimetrico dell’elaborato 4.3.2 dell’isolato 76.
Queste evidenti tracce possiamo definirle elementi probatori se, applicando quanto scritto nelle suddette prescrizioni del P.P. del C.S. , i saggi dovevano essere effettuati prima di approvare il progetto esecutivo.
Purtroppo nulla di ciò si è fatto per ovvie ragioni, il sospetto è che l’immediata demolizione della parte interna del fabbricato dell’ex istituto Schifano, che tra l’altro era inaccessibile, si è fatta per spianare le macerie in modo che non venisse alla luce quello che non si deve assolutamente vedere.
In questi giorni parlando con le bravissime suore della Carità, che un tempo gestivano l'ex istituto Schifano, ed oggi abitano una loro struttura proprio di fronte l’ex Schifano, ospitando persone bisognose, ci hanno confidato che avrebbero visto volentieri una tale area destinata a giardino, e noi aggiungiamo: mettendo in luce gli antichi tracciati medievali. Sarebbe sicuramente più utile per gli abitanti e per la storia di questa città.
8) il programma costruttivo non è particolarmente utile ed è politicamente scandaloso che vengano utilizzati altri fondi regionali che sono stati erogati al comune di Agrigento per l’attuazione del recupero del Centro Storico (con il disposto art. 3 comma 4 bis lettera g) della L.R. n.16 del 11 maggio 2011).
Infatti Zambuto, con delibera di G.M. n. 127 del 23 novembre 2011 impegna la somma di 1.049.698 euro, sottraendola ai suddetti fondi regionali, come cofinanziamento comunale per l’attuazione del programma costruttivo, somma che, invece, poteva servire per mettere in sicurezza le case pericolanti del centro storico.
Non dice il Sindaco, in questa delibera, il motivo per cui non ha ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti il prestito chiesto con delibera di GM n. 53 del 15 marzo 2009. Ma crediamo che la risposta della C.D.P. sia stata negativa per il semplice fatto che il comune di Agrigento è quasi fallito.
Pensandoci bene, la sceneggiata consumata dal sindaco dopo il crollo del palazzo Lo Iacono, quando incredibilmente ha fatto chiudere per alcune settimane il portone principale del Comune come forma di protesta plateale contro la Regione, e tutti gli hanno creduto, è servita ad ottenere 3 milioni di euro, da questi ne ha sottratti un milione e 49 mila euro che servivano per lo scellerato programma costruttivo. Ora sappiamo a cosa sono veramente servite quelle sceneggiate!
Conclusione
Alla luce di quanto denunciato chiediamo al sindaco
1) di sospendere la gara di appalto e revocare tutti gli atti relativi al suddetto programma costruttivo
2) immediatamente dopo dimettersi dalla carica di primo cittadino.
Così facendo tutto potrà passare come semplice illegittimità di carattere amministrativo, ma se continua ad insistere mandando avanti la gara di appalto, l’illegittimità si trasformerà in reato contabile e penale dato che vengono spesi fondi pubblici anche se di poca entità come quella occorrente per l’espletamento della gara d’appalto ma, qualora, non si dovesse ripristinare la legalità e la trasparenza come Sinistra Ecologia Libertà chiede, saremo costretti ad avviare una denuncia penale.
Agrigento 29 febbraio 2012
Calogero Miccichè
Coordinatore Provinciale di Sinistra Ecologia Libertà di Agrigento